Obblighi informativi negli atti, nella corrispondenza e nel sito Web
Di Admin (del 04/03/2010 alle 14:42:06, in Attualità, letto 1656 volte)
A seguito delle novità apportate agli artt. 2250 e 2630 del Codice Civile dalla legge Comunitaria 2008, si segnala l’obbligo per le società di capitali di inserire determinate informazioni anche sul proprio sito web, pena pesanti sanzioni per gli amministratori. Inoltre, è introdotta la facoltà di pubblicare nel Registro delle Imprese gli atti in altra lingua della Comunità Europea. Le nuove disposizioni sono in vigore dal 29.07.2009.
ADEMPIMENTI GIÀ IN VIGORE Per tutte l e società
Informazioni oggetto di pubblicità negli atti e nella corrispondenza
- Sede della società.
- Numero di iscrizione all’Ufficio del Registro delle Imprese.
- Eventuale stato di liquidazione.
- Per S.p.a. e S.r.l.
- Capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio.
- Lo stato di società con unico socio
NOVITÀ Solo per società di capitali S.r.l., S.p.a. e S.a. p.a.
Informazioni obbligatorie
È introdotto un nuovo obbligo di pubblicare le medesime informazioni anche nei siti web delle società.
Registro Imprese multilingue
È prevista la facoltà di pubblicare gli atti per i quali è prevista l’iscrizione o il deposito in apposita sezione del Registro delle Imprese, anche in altra lingua ufficiale delle Comunità Europee con traduzione giurata di un esperto.
Decorrenza dal 29.07.2009.
SANZIONI
Sono previste sanzioni per le società che non adempiono alla pubblicazione delle informazioni obbligatorie negli atti e nella corrispondenza.
Ora applicabili anche alle informazioni obbligatorie da inserire nel sito Web per le società di capitali.
Da € 206,00 a € 2.065,00.
Per ciascun componente dell’organo di amministrazione.
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